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Regolamento Istituto

Regolamento Istituto

 

Art. 1 - Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero del­le situazioni di svantaggio.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, con­tribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla con­sapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

 

Art. 2  - Ingresso e uscita alunni

L’orario delle lezioni mattutine è fissato dalle ore 8,15 alle ore 13,15 con ingresso degli studenti dalle ore 8.10 alle ore 8,15, ora d’inizio delle lezioni. L’orario delle lezioni pomeridiane di tempo prolungato è fissato con inizio alle ore 15.15 e termine alle ore 18.15. Gli alunni possono essere ammessi alle lezioni dai rispettivi insegnanti al massimo entro 10 minuti successivi all’inizio delle lezioni. Dopo tale intervallo l’alunno può essere ammesso in classe alla seconda ora solo se accompagnato da un genitore, su autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori delegati. L’alunno, se non accompagnato dal genitore, o da chi ne esercita la patria potestà, nel giorno successivo dovrà giustificare il ritardo sul libretto delle assenze.

Prima del suono della campana gli alunni normalmente devono sostare nella piazzetta antistante il cancello di ingresso.

Al termine delle lezioni i docenti presenti in classe assisteranno gli studenti nell’uscita dall’edificio scolastico accompagnandoli sino al cancello di ingresso della scuola.

 

Art. 3  Accoglienza e vigilanza

L’accoglienza nelle aule avverrà a cura dei docenti della prima ora che sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’orario delle lezioni.

I docenti al “cambio ora” presteranno particolare attenzione a non lasciare incustoditi gli alunni fino all’arrivo del docente che lo sostituisce il quale avrà cura di raggiungere con la massima sollecitudine la scolaresca assegnata.

Durante le lezioni, il cambio di ora dei docenti  e la ricreazione è garantita da parte dei collaboratori scolastici la vigilanza su ciascun  settore di competenza.

L’affidamento degli alunni ai collaboratori scolastici sarà consentito solo nei casi di particolare necessità.

 

Art. 4  Orario attività scolastiche

L’orario delle lezioni è esposto su apposito quadro orario pubblicato all’albo. E’ previsto un intervallo di 10 minuti, da dedicare alla ricreazione degli alunni sotto la sorveglianza dei docenti in classe. Questo intervallo fa parte integrante dell’orario e non può essere limitato, condizionato o eliminato, se non per motivi educativi stabiliti dal consiglio di classe, ed esige la presenza nell’aula degli alunni e del docente.

 

Art. 5  Assenze e giustificazioni

Gli alunni sono tenuti alla frequenza del tempo scuola prescelto.

Le assenze dovranno essere giustificate con firma dei genitori, o di chi ne esercita la patria potestà,  che dovrà essere depositata sul libretto personale delle giustificazioni. Il docente della prima ora riceverà le giustificazioni e provvederà ad annotarle sul diario di classe. In assenza di giustificazione regolare l’alunno è accettato a scuola con riserva per il primo giorno seguente l’assenza. Se la giustificazione non verrà prodotta entro i cinque giorni successivi, il docente manderà l’alunno dal Dirigente Scolastico, o dai collaboratori delegati, i quali, se lo riterranno opportuno, provvederanno a convocare a scuola i genitori o chi ne esercita la patria potestà.

Per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, compresi gli eventuali festivi intermedi, l’alunno deve presentare certificato medico.

Le assenze collettive della classe devono essere giustificate personalmente dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Sono considerate assenze collettive quelle effettuate da oltre la metà della classe.

 

Art. 6  Uscite anticipate

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ne valuterà i motivi e ne autorizzerà l’uscita solo in presenza di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà oppure di un familiare conosciuto dal personale scolastico.

Per l’uscita anticipata, dovuta ad esigenze organizzative della scuola (ad esempio assemblee sindacali, scioperi, ecc.), le famiglie saranno preventivamente avvertite mediante comunicazione scritta o avviso fatto annotare sul diario degli alunni. In caso di mancanza di firma per presa visione dell’avviso di uscita anticipata, gli alunni in quanto minorenni, saranno trattenuti a scuola sino al termine ufficiale delle lezioni anche in gruppi pluriclasse.

 

Art. 7  Uscita dalla classe

Di norma gli alunni possono uscire dall’aula solo per recarsi in bagno, in biblioteca o per conferire col Dirigente Scolastico previo permesso dei docenti e non possono essere utilizzati dagli stessi per  incombenze di pertinenza dei collaboratori scolastici.

Per evitare l’affollamento dei Servizi Igienici, gli alunni potranno andare in bagno sempre e solo uno per classe nell’arco dell’intera giornata scolastica. L’accesso degli alunni ai servizi è normalmente consentita a partire della seconda ora  con l’esclusione dell’ultima mezz’ora di lezione, e comunque per non più di due volte al giorno, salvo casi di effettiva necessità valutata dai docenti o imposta da apposita prescrizione medica.

 

Art. 8  Uscite per visite, viaggi d'istruzione e partecipazione ad attività fuori del tempo scuola.

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione devono avere per fondamento un'adeguata programmazione didattica predisposta dalla Scuola nel P.O.F.

Le necessarie autorizzazioni e comunicazioni sono regolate nel modo seguente:

a. Visite guidate in orario scolastico:

    * Comunicazione alle famiglie: obbligatoria solo per uscite fuori dal territorio comunale. I docenti sono tenuti a controllare la presa visione.
    * Autorizzazione da parte delle famiglie: deve essere acquisita ad inizio anno scolastico ed è valida per tutto l'anno scolastico.  
    * Autorizzazione da parte dell'Amministrazione scolastica: le uscite vanno approvate dal Consiglio di classe e comunicate al Dirigente Scolastico.

b.  Visite guidate che si protraggono oltre l’orario scolastico e Viaggi di istruzione:

    * Comunicazione alle famiglie: obbligatoria di volta in volta
    * Autorizzazione da parte delle famiglie: va acquisita di volta in volta su apposito modulo e conservata dagli insegnanti.
    * Autorizzazione dell'Amministrazione scolastica: è obbligatoria l'approvazione del Consiglio di classe.
    * É obbligatoria la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.

c. Attività fuori del tempo scuola: è consentita solo previa  l’autorizzazione della famiglia da richiedere di volta in volta ed unicamente per attività e progetti della scuola, dell’Ente locale e di Associazioni che svolgono funzioni educative in rete con la stessa. E’ obbligatoria l’approvazione da parte del Consiglio di Classe o del Collegio dei Docenti. 

Il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore, incaricherà, su loro richiesta e disponibilità, uno o più docenti per i compiti di assistenza e sorveglianza degli studenti coinvolti.

 

Possono partecipare, anche in casi particolari definiti dal Consiglio di Classe, alle visite anche i Genitori degli alunni a condizione che ciò non comporti oneri a carico della Scuola e purché muniti di assicurazione o previa sottoscrizione di una autocertificazione attestante il possesso della stessa.

Può partecipare alle visite anche personale ATA senza che questo venga considerato accompagnatore se non a supporto di alunni disabili.

Il numero di accompagnatori va indicato nelle deliberazioni del Consiglio di Istituto. Di norma deve essere presente almeno un accompagnatore ogni 15 alunni e fino ad un massimo di tre per classe. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap gli organi collegiali provvederanno alla designazione di un qualificato accompagnatore fino a due alunni, in aggiunta al numero di accompagnatori contemplato.

Occorre accertare, in caso di viaggio effettuato con automezzo non comunale, il possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione degli autoveicoli

Tutti gli alunni partecipanti a visite di istruzione sono coperti da polizza assicurativa contro infortuni.

 

Art. 9 Assegnazione aule

L’assegnazione delle aule alle classi è legata ad esigenze organizzative e didattiche e può essere modificata nel corso dell’anno scolastico. La disposizione dei banchi e dell’arredamento all’interno della classe può variare in funzione delle attività scolastiche.

 

Art. 10 Uso di apparecchiature elettroniche di comunicazione, svago e ripresa

E’ vietato ad alunni e docenti l’uso negli ambienti scolastici dove si svolgono attività didattiche l’uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici. In particolare è fatto divieto di utilizzare apparecchiature di ripresa e registrazione, se non preventivamente autorizzati,  in qualunque ambiente scolastico..

Le comunicazioni scuola-famiglia sono garantite dal telefono della scuola.

 

Art. 11 Danni agli ambienti e attrezzature

Nel caso di danni arrecati all’ambiente, alle strutture, alle attrezzature della scuola, il responsabile che li avesse provocati per negligenza, trascuratezza o volontariamente, sarà chiamato a rispondere non solo sotto il profilo disciplinare ma, di norma,  anche economico attraverso il risarcimento del danno.

 

 

Sanzioni disciplinari (ex Statuto delle studentesse e degli studenti – DPR 235/07)

 

Art. 12 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le incli­nazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di svi­luppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un pro­cesso di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli stu­denti anche in situazioni di disabilità;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

 

Art. 13 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del persona­le tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio del­la scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 14 - Mancanze disciplinari

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui agli art. 10, 11 e 13 e al Patto di corresponsabilità configura­no mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti com­portamenti:

a) ritardi;

b) assenze non giustificate;

c) mancanza del materiale didattico occorrente;

d) non rispetto delle consegne a casa;

e) non rispetto delle consegne a scuola;

f) disturbo delle attività didattiche;

g) uso del telefonino o altri apparecchi elettronici  durante le lezioni (art.10);

h) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;

i) deturpamento dell'ambiente scolastico;

l) danneggiamento di materiali, arredi e strutture;

m) violenze psicologiche verso gli altri. E’ da considerarsi violenza psicologica qualsiasi forma di “bullismo”, compresi scherzi grossolani, pesanti e pericolosi o forme di violenza verbale e fisica o di taglieggiamenti e più in generale di prevaricazioni.

n) violenze fisiche verso gli altri;

o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 16 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15.

 

Art. 15 - Sanzioni

a) richiamo verbale;

b) consegna da svolgere in classe o nell’ambito dell’istituzione scolastica;

c) consegna da svolgere a casa;

d) ammonizione scritta sul registro di classe;

e) sequestro del telefonino (privo della sim card) e di altre apparecchiature il cui uso è vieta­to e consegna degli stessi alla famiglia;

f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc.);

g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;

h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;

i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;

l) per le mancanze di cui all'art. 14 lett. i) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a ripristinare

gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

 

Art. 16 - Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente e il Dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 dalla lett. a) alla lett. e).

2. II Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico su proposta  dei docenti che hanno rilevato la mancanza disciplinare possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 lett. l).

3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art..15, lett. f) e g).

4. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 lett. h) e i).

 

Art. 17 - Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

 

Art. 18 - Organo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia inte­resse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresen­tanti nominati dalla componente genitori del Consiglio di Istituto. Il CdI provvede a nominare un membro docente supplente per i casi di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione). È presieduto dal Dirigente scolastico. Dura in carica tre anni.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta  di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto del­le studentesse e degli studenti.

4. L’organo di garanzia in prima convocazione delibera in modo valido se sono presenti tutti i suoi membri, mentre in seconda convocazione delibera solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

5. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto del­le studentesse e degli studenti.

 

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto delle studentesse e degli studenti ed  alla normativa vigente

 

 

NORME PARTICOLARI

E’ vietato l’ingresso nel cortile e nell’edificio della scuola di estranei non autorizzati, al fine di prevenire atti di teppismo e di violenza all’interno della scuola e garantire la massima sicurezza e serenità all’utenza scolastica.

E’ vietata la distribuzione di volantini all’interno della zona scolastica.

E’ consentita l’affissione su appositi spazi e previa autorizzazione del capo di Istituto di manifesti di qualunque tipo, ad eccezione di materiale avente fine di propaganda politica o di promozione commerciale.

E’ vietata, all’interno della scuola, qualunque attività commerciale e di lucro non espressamente autorizzata.

E’ vietato fumare negli ambienti scolastici.

E’ fatto obbligo a tutti coloro a vario titolo  presenti all’interno della scuola di rispettare le norme di sicurezza, quelle previste nel piano di evacuazione e di indicare eventuali fonti di rischio.

E’ fatto obbligo al personale scolastico di attenersi a quanto previsto nel DPS approvato.

Non è consentito il prestito e l’uso, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Istituto, a persone ed Enti esterni di locali e attrezzature di proprietà della Scuola. 

Approvato dal Consiglio di Isituto - delibera n. 3 del 29.09.2009
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Progetto InnovaManzoni

Nell'ambito del progetto InnovaScuola stiamo realizzando il progetto InnovaManzoni

Progetto "Diritti a Scuola"

La nostra Scuola partecipa al progetto "Diritti a Scuola" bandito dalla Regione Puglia con avviso n. 14/2009

- Il Progetto tipo A - Italiano

- Il Progetto tipo B - Matematica